LA úLTIMA GUíA A FARE RICORSO IN CASSAZIONE

La última guía a fare ricorso in cassazione

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- copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notifica (se avvenuta) oppure dei provvedimenti da cui risulta il conflitto di giurisdizione o di attribuzione;

In queste ipotesi il procedimento è annullato in radice e il giudizio può solo essere iniziato di nuovo;

Sul punto questa corte si era già espressa in passato (Sez. 1^, 28 maggio 1979, n. 3078) in termini che appaiono pienamente condivisibili perchè idonei a tracciare ima linea di demarcazione tra inesistenza e nullità adattabile in via generale per tutti gli atti processuali. Partendo dall’implicito rilievo del carattere residuale della categoria dell’inesistenza giuridica dell’atto processuale (la quale, per la sua radicalità, riceve un ben diverso trattamento giuridico rispetto alla nullità sanabile, potendo l’atto inesistente essere in qualunque tempo investito, in sede di cognizione ordinaria od anche di opposizione all’esecuzione, con azione diretta ad accertare l’inesistenza medesima, a differenza dell’atto nullo, il cui vizio non può che esser fatto valore con gli ordinali mezzi di gravame), la citata sentenza definisce l’atto processuale inesistente come quell’atto che – per la mancanza di unidad degli elementi costitutivi indispensabili per la loro identificazione come atti appartenenti ad unidad dei tipi previsti dall’ordinamento- sono assolutamente inidonei a produrre alcun effetto, sostanziale o processuale, tanto da non poter essere presi in considerazione come atti di un determinato tipo.

606 c.p.p. e che sono gli errori commessi nell'applicazione delle norme di diritto sostanziale; gli errori nel procedimento, fra i quali vanno annoverati i motivi delle lettere c, d ed e, e che sono gli errori nell'applicazione delle norme processuali.

mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma 2 c.p.p.

Le sentenze della corte di cassazione impar sono impugnabili, sono però previsti dei rimedi in caso di errori materiali o di calcolo da cui possono essere affette (e in tal caso è previsto il rimedio della correzione) oppure in caso di errori di fatto (e in tal caso è prevista un particolare tipo di revocazione).

Il ricorrente eccepisce che i decreti di autorizzazione alla intercettazioni e le successive proroghe, che hanno consentito di acquisire elementi posti dai giudici di merito a sostegno della condanna, sono privi have a peek here di motivazione poichè il giudice delle indagini preliminari aveva fatto riferimento a quanto richiesto dalla legge senza una reale motivazione sulla necessità di effettuare le intercettazioni, realizzando, di fatto, una mera roborar della richiesta del pubblico ministero, senza una sommaria motivazione, sia pure per rinvio, impar dando atto di aver valutato gli specifici aspetti richiamati, con la indicazione del percorso cognitivo e valutativo seguito per giungere alla decisione.

Rinviando Check This Out per le disposizioni generali sulle impugnazioni alla relativa voce, si affrontano qui di seguito le peculiarità del ricorso per cassazione come mezzo di impugnazione e come giudizio di sola legittimità.

- omesso esame di un fatto fundamental per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Come noto, ancorché nel nostro ordinamento processuale il “precedente” non abbia carattere vincolante, non vi è dubbio che lo have a peek here stesso assolva ad una funzione di nomofilachia, tanto più ove provenga dal massimo Consesso: ed invero, consapevole di ciò il Legislatore, con legge 103 del 2017 ha statuito che ove una Sezione Semplice impar condivida un principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite debba rimettere la questione all'Autorevole Consesso (v. infra

se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se il reato è estinto o se l'azione penale impar doveva essere iniziata o proseguita;

La procura è un atto attraverso il quale un soggetto conferisce ad altro soggetto il potere di compiere degli atti giuridici in proprio nome e nel proprio interesse.

È stato poi introdotto nella riformulazione della norma e sempre in funzione nomofilattica, il potere d’ufficio della Corte di pronunciare il principio di diritto anche quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa è di particolare importanza, perché, ad esempio, ha documento luogo a ricorrenti incertezze interpretative sul punto.

Esaminando più specificamente la problematica della notificazione del ricorso per cassazione nel domicilio eletto per il primo jerarquía alla parte che sia stata contumace in appello, si osserva che l’orientamento secondo cui detta notifica sarebbe inesistente, è affermato delle Sezioni unite nella sentenza n. 3947/del 1987, ribadito nella sentenza n. 9539/96, che ricollega la tesi dell’inesistenza al rilievo che “l’elezione di domicilio presso il procuratore spiega effetto limitatamente al graduación del giudizio per il quale la procura medesima è stata conferita”. L’assunto, tuttavia, impar risulta adeguatamente approfondito in ragione della specificità delle fattispecie in esame: nel primo caso la notifica del ricorso per cassazione era stata fatta al domicilio eletto per il giudizio di primo jerarquía, benchè la parte avesse nominato un nuovo difensore ed eletto nuovo domicilio per il giudizio di appello, sicchè i termini della questione erano sostanzialmente diversi dall’ipotesi che interessa il presente giudizio, e potrebbero non consentire di pervenire ad identica soluzione; nel secondo caso la qualificazione della notificazione come “inesistente” assume quasi il valore di un obiter, essendo del tutto irrilevante, ai fini della decisione che la Corte doveva assumere, distinguere tra nullità e inesistenza in relazione al fatto che sussisteva un litisconsorzio necessario e, alle altre parti, la notifica era stata effettuata tempestivamente e ritualmente, sicchè Cuadro stato impedito il passaggio in giudicato della sentenza e si imponeva necessariamente l’integrazione del contraddittorio anche nell’ipotesi in cui la notificazione del ricorso alla parte non fosse stata neppure precedentemente tentata.

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